Art. 1126 codice civile

Ripartizione spese lastrico solare: 1/3 – 2/3

Non adattare l’esempio di qualcun altro: inserisci le unità coperte dalla verticale del lastrico e i loro millesimi. Il calcolatore applica 1/3 all’uso esclusivo e 2/3 alle unità coperte e produce il prospetto da portare in assemblea.

Unità copertaMillesimiInclusa

Inserisci solo le unità nella proiezione verticale coperta dal lastrico («verticale effettiva»).

Prospetto di riparto

Chi ripartisce la spesa del lastrico di solito sta per far partire i lavori: confronta più preventivi prima di firmare.

Come funziona l’art. 1126

Il lastrico solare fa da tetto alle unità sottostanti anche quando l’uso è di un solo condomino. Per questo la legge divide la spesa di riparazione o ricostruzione: 1/3 a chi ne ha l’uso esclusivo (per il godimento) e 2/3 ai proprietari delle unità coperte, per millesimi (per la funzione di copertura). Se il lastrico è una parte comune senza uso esclusivo, si torna al riparto millesimale ordinario.

Esempio svolto

Spesa di rifacimento 9.000 €, terrazza a livello dell’attico, tre unità coperte con millesimi 100, 200 e 300. All’attico va 1/3 = 3.000 €. I 2/3 (6.000 €) si dividono su 600 millesimi: 1.000, 2.000 e 3.000 €. Se l’attico è anche tra le unità coperte, somma la sua quota millesimale al terzo.

Domande frequenti

Come si applica la regola del terzo?

1/3 all’utilizzatore esclusivo, 2/3 alle unità coperte in proporzione ai millesimi: è la divisione applicata dal prospetto.

Cosa significa «verticale effettiva»?

I 2/3 gravano solo su chi sta nella proiezione coperta dal lastrico, non su tutto il condominio.

L’esclusivo che possiede anche un’unità coperta paga due volte?

Sì, a titoli diversi: 1/3 come utilizzatore più la quota millesimale sui 2/3. Il calcolatore compone il totale personale.

E per i danni da infiltrazione?

Le Sezioni Unite (Cass. 9449/2016) usano in via analogica lo stesso criterio, salvo responsabilità per difetto di custodia o manutenzione.